Serie B, la Gazzetta sul Trapani: manca il certificato di onorabilità, ma l’iter è in corso. E sul Chievo…..
venerdì 5 Luglio 2019 - Ore 10:12 - Autore: Dimitri Canello
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi spiega le decisioni della Covisoc su Chievo e Trapani. A proposito di quest’ultimo, si legge, “gli si imputava di non aver ottenuto il certificato di onorabilità: vero, l’iter è in corso, mala Covisoc ha ritenuto che la circostanza non dovesse inficiare la domanda d’iscrizione, corredata da tutti i requisiti richiesti”. Sempre il quotidiano spiega che “il Chievo più del Trapani ha rischiato di restare fuori, perché ha sfruttato tutti i 2,7 milioni della cessione di Bani al Bologna per rientrare nei parametri PA, nonostante ne debba la metà alla Pro Vercelli. Ma in Commissione di Vigilanza ha prevalso l’interpretazione per cui al momento della domanda (i termini scadevano il 24 giugno) quei soldi erano tutti nella disponibilità del Chievo e solo nella stagione successiva, scattata il primo luglio, la metà finirà alla Pro Vercelli”. Nessun accenno, da parte della Rosea, sull’utilizzo del paracadute di 25 milioni per ripianare i debiti da parte del Chievo. La Lega di Serie A, nelle scorse settimane, con una lettera inviata alla Figc, aveva chiesto che fosse concesso quello che era stato negato al Benevento lo scorso anno, nulla poi si è più saputo a proposito della risposta della federazione a questa richiesta. Evidentemente accettata….
Ma cos’è il “certificato di onorabilità” di cui parla la Gazzetta dello Sport? Nel comunicato ufficiale della Figc 90/A si parla al punto due dei “requisiti di onorabilità” che si devono possedere al momento di acquisire una società di calcio:
2. Requisiti di onorabilità.
I soggetti interessati alle Acquisizioni (di seguito: Acquirenti):
– non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati puniti con pena edittale massima superiore a 5 anni;
– non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di cui alla L. 401/1989 ed alla L. 376/2000;
– non devono avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per i reati di truffa ed appropriazione indebita;
– devono sottoporsi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche.
– non devono aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, il ruolo di socio e/o di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC.
Il Padova si appiglia a questo per un eventuale ricorso, ma le possibilità sono davvero minime, visto l’orientamento della Covisoc
Commenti
commenti