- Padova
- Serie C
- Triestina
- Vicenza
Serie C, pesanti multe per Triestina, Padova e Vicenza: le motivazioni
martedì 15 Aprile 2025 - Ore 16:06 - Autore: Staff Trivenetogoal
Multe per Triestina, Padova e Vicenza dopo l’ultimo turno di campionato. Ecco le motivazioni
SOCIETA’
AMMENDA € 1.200,00
TRIESTINA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 33° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte;
B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 20%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al termine della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo:
1. due bicchieri contenenti liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. quindici accendini, in direzione del portiere avversario, di cui cinque caduti all’interno del terreno di gioco e i r rimanenti nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta sub C) punto 2, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose in relazione alla condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
PADOVA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato:
1. all’inizio della gara, al 25° minuto del secondo tempo e al termine della gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 9° minuto del primo tempo, un petardo di media intensità, nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA EURO 700
L.R. VICENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una parte della panchina ospiti;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati posti nel Settore Tribuna A Ospiti e nel Settore Curva Ospiti. Ritenuta la continuazione relativamente ai fatti sub B), misura della sanzione in cumulo materiale [Euro 500 per i fatti sub A) ed Euro 200 per i fatti sub B)] in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
Commenti
commenti