Cittadella-Pisa, il club granata se la cava con una multa di 10mila euro: respinta la richiesta del ko a tavolino
giovedì 5 Settembre 2024 - Ore 16:16 - Autore: Staff Trivenetogoal
A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sostituto avv. Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 5 settembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE BKT
Gara CITTADELLA – PISA del 27 agosto 2024
Il Giudice Sportivo,
premesso che:
– in data 28 agosto 2024 alle ore 18.24 la Soc. Pisa preannunciava il deposito di un Reclamo in relazione alla regolarità della gara Pisa – Cittadella disputata il giorno precedente, alle ore 20.30 allo Stadio “Tombolato” di Cittadella, terminata in parità con il punteggio di 1-1;
– in data 30 agosto 2024 alle ore 16.04 perveniva il Reclamo in cui la Soc. Pisa chiedeva la comminazione della sanzione della perdita della gara alla Soc. Cittadella attesa la posizione irregolare del calciatore Desogus, non indicato nella distinta consegnata prima dell’inizio della gara e poi entrato in campo al 71° minuto in sostituzione di un calciatore titolare;
– veniva fissata la data del 5 settembre 2024 per la decisione;
– la Soc. Cittadella provvedeva a depositare, due giorni prima della data fissata per la decisione, memoria difensiva e documenti.
Letti gli atti e i documenti della reclamante Soc. Pisa e della Soc. Cittadella, si ritiene che la ricostruzione del fatto per come descritto nel Reclamo deve ritenersi pacifica stante anche la qualità della documentazione prodotta e la sostanziale conferma da parte della Soc. Cittadella che nella propria memoria non contesta quanto in effetti accaduto. In sintesi, nell’elenco dei calciatori di riserva presentato prima dell’inizio della gara e caricato sul portale internet della Lega (di seguito “Prima Distinta”) la Soc. Cittadella non aveva inserito il calciatore Desogus, pur presente in panchina dal primo minuto di gioco (v’è prova fotografica), indicando altro calciatore, Alessandro De Luca. Alle 20.44, poi a partita in corso, la Soc. Cittadella caricava sul portale della Lega un altro elenco dei partecipanti alla gara (“Seconda Distinta”), ove al posto del calciatore De Luca, veniva inserito Desogus. Circostanze queste confermate anche dalla Soc. Pisa che riferisce di aver ricevuto alle 20.44 dal portale della Lega la comunicazione del deposito della Seconda Distinta e poi di aver ricevuto al termine del primo tempo, all’incirca verso le 21.20, la Seconda Distinta in versione cartacea. Al minuto 71 della gara il calciatore Desogus entrava in campo in sostituzione di altro calciatore titolare e disputava la gara fino al termine. E’ pacifico, dunque, che la Soc. Cittadella abbia contravvenuto alla Regola n.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, atteso che gli elenchi nominativi del calciatori delle squadre che devono essere presentati prima dell’inizio della gara, hanno un valore decisivo ai fini della partecipazione alla gara, nonché dell’individuazione dei calciatori. Le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio. L’elenco può, ancora, essere integrato, anche dopo che la gara è iniziata, per
l’eventuale arrivo di soli calciatori titolari ritardatari. Tale norma cogente, non consente, pertanto, deroghe neanche nel caso di errore materiale come appare verosimile che sia avvenuto nel caso di specie.
Quanto alla sanzione da irrogare, tuttavia, occorre considerare che, come ha anche avuto modo di affermare il Collegio di Garanzia (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 15/17), il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC in materia di sanzioni è improntato alprincipio della tassatività della norma che non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, dovrebbero essere solo il frutto del merito sportivo. Ciò posto la modifica, dopo l’inizio della partita, dell’elenco dei calciatori viola comunque
la norma dell’art. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, ma tale violazione non è prevista nel tassativo elenco dell’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva tra le circostanze punite con la perdita della partita.
L’art. 10, infatti, punisce la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione e, in questo caso, ritenuto che il calciatore non inserito nella distinta prima dell’inizio della gara fosse comunque un calciatore munito di titolo per parteciparvi, non può essere ritenuta circostanza tale da aver influito sul regolare svolgimento della gara che, per ipotesi, sarebbe stata regolarmente tenuta ove il nominativo fosse stato correttamente inserito nella Prima Distinta.
Ad avviso di questo Giudice, dunque, in assenza di specifica previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non specificamente prevista né tanto meno si può ricorrere all’analogia in forza del principio c.d. di legalità formale. Sulla scorta di tale ragionamento, l’avere titolo a partecipare ad una gara significa essere in regola col tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso, circostanze queste non sussistenti nel caso di specie. La mera modifica tardiva di un elenco non priva il calciatore del suo titolo a partecipare ad una gara, anche perché, in
assenza di norma e di prova contraria, il calciatore Desogus sarebbe ben potuto essere inserito in distinta e avrebbe ben potuto partecipare alla gara, avendone i requisiti. prevista per la Società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione e, ad avviso di questo Giudice, non è affatto pacifico che quanto avvenuto abbia avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. In tal caso, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 10, gli organi di giustizia sportiva possono […] “a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare”. Sul punto, soccorre anche il successivo art. 11 (“Sanzioni inerenti alla disputa delle gare”) che dispone che comportano l’applicazione della sanzione dell’ammonizione o dell’ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale […] “c) le infrazioni agli
obblighi che comportano soltanto adempimenti formali”, qual è quello oggetto di giudizio.
In conclusione, va dichiarata la regolarità della gara de quo con il risultato conseguito sul campo e si ritiene di dover sanzionare con l’ammonizione ed ammenda di € 2.000,00
il Dirigente Accompagnatore della Soc. Cittadella sig. Federico Cerantola ed infine di applicare alla Soc. Cittadella l’ammenda di € 10.000,00, ai sensi dell’art. 11, lett. “C”Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del Reclamo introdotto dalla Soc. PISA,
– dichiarata la regolarità della gara Cittadella – Pisa del 27 agosto 2024, valida per il campionato di Serie B, con il risultato conseguito sul campo di 1-1;
– l’ammonizione (Prima sanzione) ed ammenda di € 2.000,00 al Dirigente Federico CERANTOLA (Soc. Cittadella);
– l’ammenda di € 10.000,00 alla Soc. CITTADELLA
Il Sostituto Giudice Sportivo: avv. Luca Lo Giudice
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