Serie C, ancora multe per Triestina e Trento: tutte le motivazioni dei provvedimenti
mercoledì 13 Dicembre 2023 - Ore 15:27 - Autore: Staff Trivenetogoal
Ancora multe per Trento e Triestina dopo l’ultimo turno di campionato. Queste le motivazioni
AMMENDA € 400,00
TRENTO per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Est intonato:
1. al 13°, 46°, 57° e 69° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti, in ciascuna delle predette circostanze, due volte;
2. al 19° minuto della gara, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuti per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 105/311 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
disputava la gara in trasferta, valutato il numero molto esiguo di sostenitori autori del coro e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
TRIESTINA
A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Gradinata Ovest Bassa, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 15° e 16° minuto del primo tempo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato nel recinto di gioco cinque bicchieri di plastica pieni di liquido, senza provocare conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
Commenti
commenti