Chievo-Sona, la smentita del Tribunale: “Non esiste alcun sodalizio o alcuna fusione, illegittimo l’utilizzo del marchio Chievo”
venerdì 22 Luglio 2022 - Ore 19:36 - Autore: Staff Trivenetogoal
Riceviamo e pubblichiamo dal Tribunale di Verona
Viste le notizie che periodicamente vengono pubblicate da alcuni organi di stampa;
– visto l’articolo pubblicato su L’Arena il 22 luglio 2022 dal titolo “Nasce il Chievo-Sona”;
– visto l’articolo a firma di Dimitri Canello pubblicato in data 20 luglio 2022 nell’edizione web de Il Corriere Veneto – Sport dal titolo “Serie D, Chievo-Sona, è ufficiale il nuovo progetto del club di Luca Campedelli” e dal sottotitolo “In attesa del giudizio del Consiglio di Stato, via libera al sodalizio”;
– visto l’articolo pubblicato sul sito TrivenetoGoal.it dal titolo “Chievo – Sona, ufficiale la fusione: confermato Zanini allenatore”;
– visto il contenuto del comunicato stampa rilasciato dalla stessa ASD Sona Calcio del seguente tenore: “Confermato il sodalizio Chievo – Sona con la ratifica da parte della F.I.G.C e della COVISO”
– viste le analoghe notizie riportata da altri organi di informazione (SerieD24, Ilovepalermocalcio.com, tuttocampo.it);
i sottoscritti Curatori del Fallimento della A.C. Chievo Verona S.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Verona n. 82/2022 RF del 24 giugno 2022, per fare chiarezza, ritengono doveroso premettere anzitutto che:
1. il Tribunale, con la sentenza dichiarativa di fallimento, ha disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa della fallita e quindi la continuazione dell’attività sportiva del Chievo Verona direttamente da parte dalla procedura;
2. il provvedimento cautelare sospensivo assunto nel procedimento avanti il Consiglio di Stato menzionato anche nei citati articoli di stampa ha bloccato lo svincolo dei calciatori tesserati per il Chievo Verona, garantendo anche la conservazione di un parco giocatori;
3. la procedura concorsuale ha il preciso scopo di liquidare al meglio gli assets societari al fine di assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori, ponendo in essere qualsivoglia azione ritenuta necessaria o utile allo scopo; è quindi preciso obbligo dei Curatori salvaguardare gli assets sportivi e la valorizzazione di un marchio che ha sempre contraddistinto la celebre e rinomata squadra ai fini della vendita dell’azienda sportiva al miglior offerente tramite le procedure competitive previste dalla legge.
4. ogni attività riguardante la gestione e la liquidazione degli assets patrimoniali, sportivi e non, del Chievo Verona e delle sue controllate è rimessa in via esclusiva agli organi della procedura ed ai Curatori, che hanno assunto l’amministrazione ex lege dei beni della fallita nell’ambito della procedura concorsuale, con la conseguenza che non è neppure solo ipotizzabile l’utilizzo di assets della società Chievo Verona, ivi compresi il marchio, la matricola, l’avviamento ecc., e delle sue controllate, senza l’autorizzazione del Tribunale; tutto ciò premesso, anche a smentita di quanto riportato dagli organi di informazione e della stessa ASD Sona Calcio, i sottoscritti Curatori fanno presente che:
5. non esiste alcun “sodalizio”, alcuna “fusione”, alcun rapporto, relazione od anche semplice trattativa tra la A.C. Chievo Verona S.r.l. in Fallimento e la ASD Sona Calcio, che legittimi quest’ultima all’utilizzo del marchio “Chievo” e ad accreditarsi come successore a qualsiasi titolo del Chievo Verona;
6. gli organi della procedura si riservano di agire in tutte le sedi competenti per il perseguimento di eventuali condotte illecite, in quanto violative di marchio, di concorrenza sleale sotto vari profili e distrattive e per la tutela di tutti i diritti della fallita e della massa dei creditori.
I Curatori
Dott. Renzo Panozzo
Avv. Luca Toninelli
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