Chievo, la Sez. V del Consiglio di Stato dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione: l’ordinanza
giovedì 14 Luglio 2022 - Ore 12:35 - Autore: Staff Trivenetogoal
Pubblicato il 14/07/2022
N. 05999/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04562/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4562 del 2022, proposto da
Fallimento di A.C. Chievo Verona S.r.l., in esercizio provvisorio in continuità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano De Bosio e Andrea Manzi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, alla via Alberico II, n. 33;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17;
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
Lega Nazionale Professionisti Serie B, Cosenza Calcio S.r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, sez. I, n. 7045/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di ricusazione depositata in data 16 giugno 2022 e confermata alle camere di consiglio del 23 giugno e del 14 luglio 2022;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati De Bosio, Manzi, Viglione e Angeletti;
Vista l’istanza, depositata in data 16 giugno 2022, con la quale l’A.C. Chievo Verona ha proposto ricusazione, ai sensi dell’art. 51 n. 4 c.p.c. e 18 cod. proc. amm. nei confronti dei consiglieri Perotti e Barreca;
Considerato che l’istanza è stata confermata sia alla camera di consiglio del 23 giugno 2022, sia alla odierna camera di consiglio, in entrambi i casi su sollecitazione del Presidente dei rispettivi Collegi, nelle diverse fasi processuali, la seconda delle quali successiva alla intervenuta dichiarazione di fallimento della società appellante, giusta sentenza del Tribunale di Verona n. 82 del 24 giugno 2022;
Sentiti i consiglieri Perotti e Barreca, ai sensi dell’18, comma 5 cod. proc. amm.;
Considerato che, ai sensi dell’art. 18, comma 3 cod. proc. amm., la domanda che introduce l’istanza di ricusazione, quando non sia sottoscritta dalla parte personalmente, deve essere “firmata […] dall’avvocato munito di procura speciale”, la quale è atto processuale autonomo e distinto dalla procura ad litem, parimenti speciale ma strumentale alla sola formalizzazione del ricorso introduttivo della controversia (cfr. art. 24 cod. proc. amm., in correlazione all’art. 40, comma 1 lett. g) e, relativamente al giudizio di appello, all’art. 101, comma 1 cod. proc. amm.);
Ritenuto che il sopravvenuto fallimento della parte determina l’inefficacia delle procure a vario titolo originariamente rilasciate, senza alcuna ultrattività (cfr. Cass., sez. I, 24 febbraio 2020, n. 4795);
Considerato, che, nell’allegare, ai fini della prosecuzione del processo ex art. 80, comma 2 cod. proc. amm., nuova istanza di fissazione di udienza, in data 30 giugno 2022, il Fallimento di A.C. Chievo Verona S.r.l. non ha assolto, pur facendo complessivamente e genericamente proprie tutte le istanze anteriormente proposte, all’onere di formalizzazione, in prosecuzione, di nuova procura speciale ex art. 18, comma 3 cod. proc. amm., previa acquisizione – all’uopo – di specifica autorizzazione del giudice delegato, non essendo, per quanto precede, sufficiente né il rilascio di ordinaria procura ad litem, che non incorpora la specifica ed espressa autorizzazione alla coltivazione dell’istanza di ricusazione e della relativa fase processuale, né il riferimento alla procura speciale rilasciata anteriormente alla dichiarazione di fallimento;
Considerato che, trattandosi di procura speciale, che deve necessariamente precedere la formalizzazione dell’istanza processuale alla quale è riferita, non è ammissibile la sanatoria ex post, essendo inapplicabile l’art. 182 c.p.c.. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6606; Cass., sez. II, 8 aprile 2021, n. 9358);
Sentite, sul punto, le parti, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., a seguito del rilievo d’ufficio della questione pregiudiziale di rito;
Ritenuto, per l’effetto, che l’istanza, così come proposta e ribadita, debba essere dichiarata inammissibile;
Ritento, altresì, che, ai sensi dell’art. 18, comma 7 cod. proc. amm., le spese debbano essere poste a carico della parte istante, mentre non si ritiene di provvedere alla condanna della parte istante alla sanzione pecuniaria fino ad € 500, prevista dallo stesso comma 7;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunziando sull’istanza di ricusazione, la dichiara inammissibile.
Condanna l’appellante alla refusione delle spese della presente fase processuale, che liquida in complessive € 1.000,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle controparti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Grasso Luciano Barra Caracciolo
IL SEGRETARIO
Commenti
commenti