Sport, ecco l’ordinanza della Regione Veneto: 1000 spettatori allo stadio, 700 nei palazzetti fino al 3 ottobre
sabato 19 Settembre 2020 - Ore 12:24 - Autore: Staff Trivenetogoal
È uscita poco fa la nuova ordinanza della Regione Veneto che permette l’organizzazione di manifestazioni sportive con pubblico (1000 persone per gli stadi, 700 nei palazzetti) dal 19 settembre al 3 ottobre prossimo
1) Campionati nazionali nel periodo 19 settembre 2020/3 ottobre 2020 in presenza di pubblico
Nel periodo compreso tra il 19.9.2020 e il 3.10.2020, è autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali nel periodo predetto, alla presenza di pubblico nel rispetto delle disposizioni stabilite per gli eventi sportivi dall’ordinanza n. 84 del 13.8.2020 nonché dalle seguenti specifiche disposizioni:
a) La presenza di pubblico è ammessa esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all’aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da preassegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento;
b) tutti gli spettatori hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro, salve le eccezioni previste dalle disposizioni in materia, con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti;
c) fermo l’obbligo di distanziamento di cui al punto precedente, la capienza massima di pubblico ammessa negli impianti è fissata, con riguardo agli impianti all’aperto, nel numero di 1000 persone e, con riguardo agli impianti al chiuso, nel numero di 700;
d) gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento se al chiuso; all’aperto la mascherina va indossata dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Per i bambini valgono le norme generali;
e) deve essere favorito l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) al fine di evitare prevedibili assembramenti e per consentire la registrazione degli spettatori, che deve essere in ogni caso effettuata e mantenuta per 14 giorni nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, in ogni caso assicurando il contact-tracing a richiesta delle autorità competenti;
f) devono essere attivati varchi per l’accesso del pubblico così da evitare assembramenti nel momento del controllo temperatura e biglietti;
g) è vietato introdurre all’interno dell’impianto striscioni, bandiere o altro materiale;
h) è obbligatorio lo scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato;
i) deve essere attivato un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali;
j) il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione delle disposizioni di cui sopra nonché degli eventuali ulteriori protocolli e alla vigilanza sul loro rispetto da parte di tutti i soggetti interessati, evitando assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei servizi igienici. L’attività svolta nei vari eventi e le misure adottate deve essere oggetto di una relazione illustrativa analitica che il gestore dell’evento tiene a disposizione per eventuali controlli da parte agli effetti dei controlli.
2) Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dal 19 settembre 2020 fino al 3 ottobre 2020, fatti salvi diversi provvedimenti di adeguamento alla situazione epidemiologica.
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