HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2025, presentato congiuntamente, in data 11 gennaio 2025, dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig e dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’annullamento/revoca della decisione n. 0065/CFA-2024-2025 della Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, (Registro procedimenti n. 0059/CFA/2024-2025), nonché di tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta decisione, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 4 dicembre 2024 e, quanto alle motivazioni, in data 13 dicembre 2024, successivamente oggetto di correzione di errore materiale nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024, con decisione n. 0070/CFA-2024-2025, con cui, nel rigettare il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – della FIGC n. 0086/TFNSD-2024-2025 – anch’essa impugnata -, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 17 ottobre 2024, e, quanto alle motivazioni, il successivo 28 ottobre 2024, con la quale è stata inflitta, a carico della U.S. Triestina Calcio S.r.l., la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di euro 10.000,00 con diffida, nonché, a carico del sig. Benjamin Lee Rosenzweig, la sanzione dell’inibizione per 6 mesi; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 3.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;