Vicenza-Avellino, multe a entrambe le società: più alta quella al club biancorosso
lunedì 3 Giugno 2024 - Ore 16:09 - Autore: Staff Trivenetogoal
Il giudice sportivo ha comminato due multe a Vicenza e Avellino dopo la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C
AMMENDA € 3.000,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. in concomitanza con l’inizio della gara, dal Settore Gradinata Sud, un bengala, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 14° minuto del primo tempo, dal Settore Distinti Numerati, un bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. al 19° minuto del secondo tempo, dal Settore Gradinata Sud, un bengala sul terreno di gioco, senza conseguenze;
4. al 19° minuto del secondo tempo, dal Settore Gradinata Sud, una bottiglietta vuota sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. dal 19° minuto al 23° minuto del secondo tempo, dal Settore Distinti, in risposta ai lanci effettuati dai tifosi avversari, tre fumogeni verso gli stessi posizionati nel Settore Gradinata Nord, condotta che determinava la sospensione della gara per quattro minuti;
6. al 97° minuto della gara, dal Settore Gradinata Sud, un bengala di media potenza sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara e la intrinseca pericolosità del lancio di materiale pirotecnico all’indirizzo di tifosi avversari, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver lanciato, al 41° minuto del primo tempo, un bicchiere pieno di liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’avere, al 19° minuto del secondo tempo, un proprio sostenitore, scavalcato le barriere di recinzione del Settore Gradinata Nord, tentando di appropriarsi di una bandiera, prontamente fermato dalle Forze dell’Ordine prima di poter raggiungere il Settore Distinti Numerati riservato ai tifosi avversari;
4. nell’aver lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, tre petardi di media potenza sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. nell’aver lanciato, dal 19° al 23° minuto del secondo tempo, due petardi e due fumogeni verso i tifosi avversari posizionati nel Settore Distinti Numerati, condotta che determinava la sospensione della gara per quattro minuti;
6. nell’aver lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, un petardo di media potenza sul terreno di gioco, senza conseguenze;
7. nell’aver danneggiato, due casse audio poste in prossimità delle barriere di recinzione del Settore Gradinata Nord.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara e la intrinseca pericolosità del lancio di materiale pirotecnico all’indirizzo di tifosi avversari, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
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