Triestina-Vicenza, pioggia di squalifiche e multe per l’Alabarda: fermati Menta, Stella, Tesser, Fiore e Vallocchia
lunedì 23 Ottobre 2023 - Ore 15:24 - Autore: Staff Trivenetogoal
Pioggia di multe e di squalifiche per la Triestina dopo la partita col Vicenza.
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 OTTOBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA
STELLA SEBASTIANO (TRIESTINA)
A) per avere, qualche minuto prima del termine della gara, sostando davanti all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro pronunciando ad
alta voce frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato;
B) per avere, al termine della gara, all’ingresso degli spogliatoi, reiterato il predetto comportamento nei confronti dell’Arbitro in sua presenza, in quanto si avvicinava a brevissima distanza al viso di quest’ultimo con fare minaccioso per contestare il suo operato e pronunciava nei suoi confronti frasi irrispettose.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta ed il ruolo societario apicale ricoperto
(r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 OTTOBRE 2023
MENTA ALEX (TRIESTINA)
per avere, tra il primo e secondo tempo, in prossimità della porta che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava a quest’ultimo sbarrandogli la strada e gli mostrava l’immagine di un episodio sul cellulare contestando il suo operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma
2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta ed il ruolo societario apicale ricoperto (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TESSER ATTILIO (TRIESTINA)
per avere, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e protestava nei confronti di
entrambi per dissentire nei confronti di una decisione del direttore di gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
FIORE FABIO (TRIESTINA)
per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa verso la Quaterna Arbitrale, in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti del loro operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VALLOCCHIA ANDREA (TRIESTINA
AMMENDA € 500,00
TRIESTINA
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Furlan intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 16° minuto del primo tempo per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato sul terreno di gioco al 51° minuto una bottiglietta contenente del liquido, al 59° minuto della gara, due bottigliette vuote e al 76° minuto della gara due bottigliette vuote; tutte senza provocare conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)
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