Sangiuliano-Triestina, pesante multa all’Alabarda: e tre giornate di stop ad Adorante
martedì 16 Maggio 2023 - Ore 08:00 - Autore: Staff Trivenetogoal
Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo la finale playout. Pesante sanzione alla Triestina, multata di 3mila euro.
€ 3000 TRIESTINA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’avere lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, due petardi di forte intensità e due bengala sul terreno di gioco;
2. nell’avere lanciato, al 4° minuto del secondo tempo, un petardo e al 7° minuto del secondo tempo, un fumogeno all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze;
3. nell’avere danneggiato una porta dei servizi igienici loro destinati causando la rottura di due pannelli della porta stessa;
B) per avere, al termine della gara, circa trenta tifosi scavalcato la recinzione e fatto accesso sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria della propria Squadra senza entrare in contatto con la tifoseria locale grazie all’intervento degli addetti alla sicurezza;
C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti Lato A, intonato, al 30° minuto del secondo tempo, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria.
Rilevato che il coro sub C) è stato intonato da circa 7/8 sostenitori fra i 554 presenti e che è stato udito da uno solo dei Rappresentanti della Procura Federale sui tre presenti e, quindi, che non è connotato dai requisiti della dimensione e della percezione reale richiesti dall’art. 28, comma 4, CGS, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.,
r. c.c., documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
Ben tre giornate di squalifica ad Andrea Adorante
ADORANTE ANDREA (TRIESTINA) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento lo colpiva con una gomitata sul volto provocandogli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell’avversario attinta (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale)
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