Chievo, la V sez. del Consiglio di Stato: “questo Collegio in quanto parzialmente ricusato, non può pronunciarsi su alcun aspetto dell’istanza cautelare”
giovedì 23 Giugno 2022 - Ore 17:34 - Autore: Staff Trivenetogoal
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4562 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano De Bosio ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Alberico II, 33;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
Lega Nazionale Professionisti Serie B e Cosenza Calcio s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio e di C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 il Cons. -OMISSIS- e uditi per le parti gli avvocati De Bosio, Manzi, Viglione ed Angeletti;
Visto l’atto rubricato “Interpello per l’astensione ed in subordine istanza di ricusazione” depositato dall’appellante -OMISSIS-, con il quale viene dedotta la sussistenza di una situazione di “precognizione” dell’odierna vertenza rilevante ai sensi dell’art. 51, n. 4, Cod. proc. civ. in capo ai Consiglieri di Stato e membri del Collegio giudicante -OMISSIS-, per le ragion di seguito riportate:
“quanto al Cons. -OMISSIS-, essa è stata relatrice ed estensore dell’ordinanza del -OMISSIS- n. -OMISSIS- […], che di fatto ha sancito l’impossibilità di partecipazione dell’appellante al campionato 2021-2022 e ritenuto non impugnabili gli “svincoli”.
Inoltre, il Cons. -OMISSIS- ha anche partecipato al collegio del -OMISSIS- […] che, con ordinanza -OMISSIS-, ha ritenuto di non esaminare e/o non considerare rilevanti le ragioni poste nel ricorso per motivi aggiunti del -OMISSIS- (successivo all’ordinanza -OMISSIS-) con riferimento alle “ragioni esposte dal Collegio nell’ordinanza n. -OMISSIS-”; ordinanza -OMISSIS- è incoerente in quanto dette ragioni non avevano ad oggetto, né potevano avere ad oggetto, i motivi aggiunti (in particolare, la incostituzionalità della normativa tributaria emergenziale, per la quale era posta in dubbio la legittimità del presupposto dell’ordinanza -OMISSIS-, vale a dire la ritenuta “decadenza” dalle rateazioni pre-esattoriali).
Il Cons. -OMISSIS- si trova in una posizione analoga, in quanto ha partecipato alla decisione dell’ordinanza -OMISSIS- […], ed ha poi presieduto il collegio del -OMISSIS-, esitato nell’ordinanza -OMISSIS- […] sopra richiamata”.
Considerato che la medesima appellante ha ribadito, all’odierna udienza, di voler proporre formale istanza di ricusazione dei predetti Consiglieri di Stato, per le ragioni già indicate nel richiamato atto di “Interpello”;
Vista la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante pro tempore della -OMISSIS- ai fini della ricusazione, autenticata il 16 giugno 2022;
Ritenuto che, allo stato degli atti ed in considerazione della sommarietà della cognizione propria dell’attuale fase del giudizio, non si profilano con immediata evidenza i presupposti per la preliminare delibazione di cui all’art. 18, comma 4 Cod. proc. amm.;
Rilevato altresì che, stante tale rilievo, non può – allo stato – il Collegio, in quanto parzialmente ricusato, pronunciarsi su alcun aspetto dell’istanza cautelare e quindi anche sulle statuizioni e la perdurante efficacia del decreto presidenziale -OMISSIS-;
P.Q.M.
Il Collegio trasmette gli atti al Presidente della Sezione ai fini degli incombenti di cui all’art. 18, commi 5ss., Cod. proc. amm. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone indicate nella presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Valerio Perotti
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