Treviso, due punti di penalizzazione al club e nove mesi di inibizione a Visentin: ecco perché
mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ore 17:24 - Autore: Staff Trivenetogoal
Tegola sul Treviso e sul presidente Luca Visentin. Nel comunicato numero 31 del 3 ottobre il Tribunale Federale Territoriale ha comminato due punti di penalizzazione al club biancoceleste da scontare nell’attuale campionato di Eccellenza per la vicenda legata al tesseramento con firma risultata falsificata del calciatore Matteo Bolchi. A Visentin nove mesi di inibizione e 900 euro di multa.
Questo il dispositivo leggibile a questo link
Il Tribunale Federale Territoriale composto dai Signori : Diego MANENTE, Angelo GUADAGNINO, Paolo Emilio ROSSI e Lorenza ZANATA (Componenti), Maria Luisa Miani (Segretaria T.F.T.) nella sua riunione del 25/9/2018 ha assunto la seguente deliberazione : Deferimento della Procura Federale – Procedimento n. 653 17/18 nei confronti dei seguenti soggetti :
del Sig. Luca VISENTIN Presidente A.C.D. Treviso
del Sig. Silvano BLANDITI Direttore sportivo all’epoca dei fatti
della Società A.C.D. Treviso
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/7/2018 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale :
1. il Sig. Luca VISENTIN –Presidente e legale rappresentante dell’A.C.D. Treviso all’epoca dei fatti “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità) anche in relazione alle previsioni di cui all’art. 10,comma 2 dello stesso Codice ed art. 39 comma 2 delle NOIF per avere egli stesso provveduto al deposito della richiesta di tesseramento del calciatore Matteo Bolchi, senza che questi avesse mai effettivamente apposto la propria firma e falsificando la documentazione. Per rispondere inoltre della violazione di cui al all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. , anche in relazione alle previsioni di cui all’articolo 10, comma 1 dello stesso codice, per essersi avvalso, nel processo di tesseramento del calciatore Matteo Bolchi, della collaborazione del Sig. Silvano Blanditi, non tesserato per la Società ACD Treviso e quindi soggetto non autorizzato alla gestione delle attività attinenti il trasferimento del calciatore; per rispondere, infine, dell’infrazione di cui all’art. 1 bis, comma 3 del C.G.S. per non essersi presentato, benché convocato, innanzi agli Organi della Giustizia sportiva senza un giustificato motivo”;
2. il Sig. Silvano BLANDITI “indicato quale direttore sportivo per l’ACD Treviso benché il tesseramento non sia mai stato ratificato, inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1bis, comma 5 del C.G.S. per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 del C.G.S., anche in relazione alle previsioni di cui all’art. 10, commi 1 e 2 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva per aver concorso alla conclusione di un accordo ed al successivo tesseramento del calciatore Matteo Bolchi per l’ACD Treviso, nella sua presunta qualità di “consulente esterno”, benché non fosse di fatto autorizzato alla gestione delle attività attinenti il trasferimento del calciatore per la suddetta società, per la quale non era neppure formalmente tesserato, e per aver così concorso a consentire che il tesseramento avvenisse
attraverso la falsificazione della firma del calciatore stesso”;
3. La Società A.C.D. Treviso “ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5 del C.G.S., i Signori Luca Visentin e Blanditi Silvano Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 25/9/2018.
AI dibattimento del 25/9/2018 le sottoindicate parti deferite non sono risultati presenti, né tantomeno hanno fatto pervenire giustificazione alcuna : del Sig. Luca VISENTIN Presidente A.C.D. Treviso della Società A.C.D. Treviso, rappresentata
Al dibattimento è comparso : il Sig. BLANDITI Silvano Collaboratore dell’A.C. Treviso all’epoca dei fatti
La Procura Federale della F.I.G.C. è stata rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO. Il Presidente del Tribunale Territoriale ha dato lettura dell’atto di deferimento e ha chiesto alla parte presente se vi sia disponibilità a definire il procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. IL Sig. BLANDITI, soggetto deferito e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a valutare la prospettiva di poter usufruire dell’ applicazione dell’art. 23 CGS, e hanno concordato la sanzioni disciplinare nella seguente misura :
a carico del Sig. Silvano BLANDITI: inibizione di giorni 30, in luogo di gg. 45, a decorrere dalla scadenza del termine di esecuzione di una precedente sanzione di cui al C.U. n. 3/AA della F.I.G.C. 4/7/2018.
Il Tribunale Federale Territoriale visto l’art. 23, comma 2 del C.G.S., ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 23 C.G.-S., preso atto dell’accordo sottoposto P.Q.M. ne dichiara l’efficacia.
Il Tribunale ha poi disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti del Sig. Luca VISENTIN (Presidente ACD Treviso) e della Società A.C.D. Treviso ed ha invitato il Procuratore a formulare le proprie conclusioni, illustrando le motivazioni a supporto.
Il Dott. Sciuto ha illustrato le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni : a carico del Sig. Luca VISENTIN Presidente A.C.D. Treviso : inibizione di 9 mesi di inibizione (di cui un mese per non essersi presentato, benché convocato per tre volte, innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva in fase istruttoria, senza giustificato motivo); a carico dell’A.C.D. Treviso : n. 2 punti di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato di Eccellenza 2018/19;
ammenda di € 900,00.-
Il Tribunale Federale Territoriale , letti gli atti relativi al deferimento del Presidente della Società A.C.D. Treviso, Sig. Luca Visentin, nonché della Società A.C.D. Treviso, sentite le richieste della Procura ritiene che le sanzioni richieste siano congrue per le ragioni di seguito specificate. Emerge pacificamente dagli atti e dai documenti del fascicolo come il calciatore Matteo Bolchi non abbia mai firmato la richiesta di tesseramento con l’A.C.D. Treviso. Ciò si evince sia da quanto dichiarato e documentato dallo stesso giocatore, sia da quanto dichiarato dal Dott. Silvano Bladiti il quale ha affermato che, in data 14/7/2017, il Bolchi gli comunicava di non volersi più tesserare con l’A.C.D. Treviso e che il Presidente Luca Visentin si infuriava per tale diniego. Comunicava dunque al Bolchi che sarebbe stato convocato dalla Società A.C.D. Treviso per la sottoscrizione del tesseramento in considerazione dell’impegno economico che aveva preso con la Società. Il giorno seguente il Blanditi veniva invece informato dal Presidente e dal Segretario della Società A.C.D. Treviso che il Bolchi era stato tesserato attraverso la scannerizzazione della firma posta sull’accordo economico. Firma che era stata apposta nel maggio 2017 dal calciatore. Il fatto che la richiesta di tesseramento sia stata scaricata telematicamente dalla Società Treviso il 14/7/2017, giorno in cui il Bolchi aveva comunicato di non volersi tesserare con tale Società, alle ore 00:29 e sia stato perfezionato l’invio telematico alle ore 02:31 non fa che confermare che la firma non è stata
apposta dal calciatore, considerato anche l’orario inconsueto. Significativa è la circostanza che, in quell’arco temporale, il calciatore Bolchi ha ricevuto una serie di messaggi whatsApp, dallo stesso prodotti nel fascicolo, con i quali veniva vivacemente sollecitato dal
Presidente della Società A.C.D. Treviso, nonché messaggi dal Dott. Blanditi che facevano riferimento all’accordo economico firmato da costui. Tutte queste circostanze consentono di ritenere dimostrata la responsabilità del Presidente dell’A.C.D.
Treviso nella vicenda in questione.
Ai fini della sanzione, assume rilevanza anche il comportamento tenuto dal Presidente dell’A.C.D. Treviso, Visentin, (cfr art. 1 bis, comma 3 del C.G.S) il quale , nonostante fosse stato convocato tre volte dalla Procura Federale per la propria audizione, non si è mai presentato, specificatamente le prime due volte adducendo motivi personali e di salute, non documentati, la terza senza nemmeno fornire alcuna spiegazione, né ha ritenuto di presentarsi a questo Tribunale Federale Territoriale o, almeno addurre una qualche
giustificazione. Da tutto quanto sopra la responsabilità diretta, o quantomeno oggettiva della Società A,C.D. Treviso ai sensi dell’art. 4 co 1 e 2 C.G.S. deriva per logica conseguenza. Per la somma di tali considerazioni il Tribunale Federale Territoriale ritiene di irrogare le sanzioni richieste dalla Procura Federale c.s. : a carico del Sig. Visentin Luca Presidente dell’ACD Treviso : inibizione di mesi nove a carico dell’A.C.D. Treviso : a) la penalizzazione di n. 2 punti in classifica da applicare al Campionato di Eccellenza 2018/19 b) ammenda di € 900,00.-
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